Via i limiti d’età per gli autobus da noleggio. Il Consiglio di Stato ha deciso, Regione Lombardia ha recepito. Niente più limite a 17 anni per gli autobus in flotta (valido per le aziende con 2 o più autobus) e niente più limite dei 7 anni agli acquisti di autobus usati. Il regolamento regionale 22 dicembre 2016, che avrebbe dovuto entrare in vigore in questi giorni (dopo proroga e ‘alleggerimento’), è stato privato dei due articoli incriminati. Il provvedimento arriva a poca distanza dall’accoglimento, da parte sempre del Consiglio di Stato, del ricorso di Rampinini e dalla pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale su un analogo regolamento in Piemonte.

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Tetto a 15 anni per i bus da noleggio, le ragioni del dissenso

Tetto d’età ai bus da noleggio in Lombardia, gli articoli eliminati

Ecco i due articoli annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n.823/2019:

Articolo 3, comma 1, lett. b:

«disponibilità di un parco autobus adibito ad uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e con anzianità massima non superiore a diciassette anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità; nel caso di incremento o sostituzione del parco autobus esistente i mezzi non possono comunque avere un’età superiore a sette anni»

Articolo 11, comma 6

«Dall’entrata in vigore del presente regolamento, per un periodo massimo di quattro anni, il requisito relativo all’anzianità dei mezzi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) non si applica per il parco mezzi già immatricolato ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente. In particolare, possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente: i) sino al 31 dicembre 2017, gli autobus con data di prima immatricolazione anteriore al 1° gennaio 1993; ii) sino al 31 luglio 2018, gli autobus con data di prima immatricolazione successiva al 1° gennaio 1993 e anteriore al 1° gennaio 1997; iii) sino al 21 febbraio 2019, gli autobus con data di prima immatricolazione successiva al 1° gennaio 1997 e che non rispettano il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)».

Altri punti contestabili, secondo il Fai

Non si è fatto attendere un commento da parte del Fai bus, molto attivo nella campagna contro il regolamento, che per bocca del vice presidente Moreno Caldana sottolinea: «Come associazione riteniamo che altri punti del regolamento regionale presentino dubbio di costituzionalità. Tutti i vincoli presenti nel regolamento devono essere applicati a tutte le aziende italiane e non solo a quelle lombarde. Come associazione stiamo valutando se continuare la battaglia su questo regolamento».

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I bus operator lombardi alla prima crociata

Il caso Rampinini

A inizio mese è arrivata la pronuncia di incostituzionalità del regolamento, in base al ricorso di Rampinini, azienda di noleggio della provincia di Como. Il motivo del ricorso di Rampinini? «Ad avviso del ricorrente – si legge nella sentenza del Consiglio di stato – il suddetto regolamento (il 6/2014, n.d.r.), travalicando la normativa statuale e quella europea, nella parte relativa alla gestione del parco automezzi, inciderebbe ingiustamente sulla longevità degli autobus predeterminandone, allo scadere del termine, l’automatica obsolescenza. Il che si tradurrebbe in una violazione dei diritti fondamentali di libera iniziativa economica e del principio di tutela della concorrenza». Nello specifico, «La società ricorrente dichiarava di possedere tutti i requisiti richiesti dal regolamento per l’esercizio del servizio, ma di disporre di alcuni autobus che, all’effettiva entrata in vigore della disposizione, non avrebbero più potuto essere impiegati, nonostante il positivo superamento della revisione prevista dalle vigenti norme statali».

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