Fine era Tep e inizio dell’epoca Busitalia a Parma? Ebbene no: tutto da rifare. Doveva essere un passaggio epocale, la vittoria della controllata delle ferrovie (in ati con Autoguidovie) nella gara per il servizio di tpl nella città emiliana e provincia. L’accoglimento da parte del Tar del ricorso presentato da Tep e Tper ha ribaltato le carte in tavola: «Entrambi i ricorsi principali devono essere accolti limitatamente alla domanda di annullamento dell’intera procedura di gara con assorbimento delle ulteriori censure (principali o incidentali)», si legge nella motivazione diramata dal tribunale regionale.

Busitalia, una vittoria contestata

La stazione appaltante Smtp aveva ufficializzato il passaggio di consegne in febbraio, decretando l’aggiudicazione provvisoria al tandem Busitalia – Autoguidovie. La scelta di Tep di procedere da sola al tender per il servizio era stata duramente criticata dal comune, piccato verso l’indirizzo preso dal cda dell’azienda. Alla gara avevano preso parte anche Tper e Seta, anch’esse in associazione temporanea d’impresa. «Non nascondiamo che vi potrebbero essere ricadute positive per il servizio vista l’ingente quantità di investimenti che Autoguidovie/Busitalia si sono impegnati a portare sul territorio per aggiudicarsi l’offerta», si leggeva nella nota diramata dal municipio.

Il Tar: punteggi poco chiari

Tep e Tper fecero ricorso. I giudici del tribunale amministrativo, si legge nell’articolo di Repubblica, hanno accolto diversi rilievi avanzati da Tep. Relativamente ai punteggi, nella procedura non sarebbero riscontrabili i criteri di «chiarezza, analiticità e articolazione dei criteri di valutazione». Per la cronaca, questi erano i punteggi assegnati: 100/100 per Busitalia, 84,8 per Tep e 64,2 per Tper-Seta.

Conflitto d’interesse

In particolare, emerge una questione di conflitto d’interessi, legata all’ingegnere Daniele Diaz che ha rivestito prima il ruolo di manager incaricato della preparazione della gara in qualità di collaboratore di Smtp (stazione appaltante) e, successivamente, di dipendente Busitalia come manager per la pianificazione strategica e sviluppo mercato, in particolare temporary manager per la fusione tra Busitalia Veneto e Aps. In estrema sintesi: prima ha scritto la gara, poi è stato assunto da un’azienda partecipante, e vincente. Nella sentenza del Tar si legge che tale doppio ruolo è «evidente e incontestabile, determinando una volta intervenuta l’assunzione del professionista in Busitalia, una quanto meno potenziale situazione di vantaggio competitivo di fatto di quest’ultima fondato sulla conoscenza di elementi ignoti alle altre concorrenti».

Busitalia e gli aspetti economici

Ma non finisce qui. La valutazione sulla gara di tpl avrebbe dato troppa importanza all’aspetto economico: «La stazione appaltante – si legge in un altro passaggio riportato da Repubblica – sotto un primo profilo, ha perimetrato l’ambito di valutazione riservato ai profili tecnici dell’offerta allargandolo a parametri aventi esclusiva rilevanza economica, come palesa la previsione di una loro formulazione mediante mera indicazione di un importo monetario; sotto altro profilo, ha stravolto il criterio di aggiudicazione predefinito che, come anticipato, era motivatamente ancorato a una logica di prioritario apprezzamento della componente tecnico qualitativa del servizio, configurando di fatto una gara ove risultavano predominanti gli aspetti economici dell’offerta».

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