Gara trasporto pubblico di Parma, tutto da rifare. Ufficialmente. Ce l’eravamo già detti nel settembre 2017, quando era arrivato il verdetto del Tar. Ora, con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, non ci sono più chance di un ribaltamento della decisione. Che sancisce nuovamente la necessità di rifare da capo il bando di gara, vinto da Busitalia – Autoguidovie e oggetto di ricorso da parte di Tep Parma e Tper Bologna (quest’ultima aveva partecipato alla gara in tandem con Seta).

Il testo della sentenza Busitalia – Tep

I motivi del ricorso di Tep erano legati tanto ad aspetti formali quanto ad elementi sostanziali, in primis l’insostenibilità del piano economico finanziario presentato da Busitalia nella gara. Di seguito la sentenza del Consiglio di Stato: «A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure: 1) l’illegittimità dei requisiti di partecipazione individuati dalla stazione appaltante nella parte in cui, con riferimento alla capacità tecnica, veniva equiparata la pregressa gestione di un servizio filoviario a quella di un servizio tranviario (tipologia estranea all’affidamento oggetto del presente giudizio), nonché la conseguente illegittimità dell’ammissione in gara della aggiudicataria in ragione del solo possesso della predetta referenza contestata; 2) l’illegittimità della partecipazione dell’aggiudicataria in virtù della situazione di conflitto di interessi determinata dalla presenza nel suo organico aziendale di un dirigente già amministratore della Lem Replay, che aveva fattivamente partecipato all’approntamento della documentazione di gara; 3) l’insufficienza del parco mezzi dell’aggiudicataria, con particolare riferimento alla consistenza delle scorte; 4) la sottostima da parte dell’aggiudicataria del personale necessario per l’esecuzione del servizio e l’illegittimità della pretesa riformulazione, relativamente allo specifico profilo, dell’offerta da quest’ultima presentata ad opera della commissione; 5) la genericità dei criteri motivazionali predisposti ai fini della valutazione tecnica delle offerte e la conseguente insufficienza del supporto motivazionale espresso mediante attribuzione del solo coefficiente numerico; 6) l’indebita commistione di profili tecnici ed elementi di natura economica operata dalla lettera di invito; 7) la complessiva insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria; 8) l’illegittimità della mancata astensione di due membri della Commissione in preteso conflitto di interessi con l’aggiudicataria».

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