Airp: arriva al 30% la quota di pneumatici da ricambio da riservare a pneumatici ricostruiti per tpl
Sale dal 20% al 30% la quota di pneumatici di ricambio da assegnare obbligatoriamente a pneumatici ricostruiti nelle procedure di acquisto di enti locali e gestori di servizi pubblici. Questa novitĆ , sottolinea Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), ĆØ contenuta nel DL 77 Semplificazioni, che dispone una modifica alla precedente norma in vigore, e cioĆØ la […]

Sale dal 20% al 30% la quota di pneumatici di ricambio da assegnare obbligatoriamente a pneumatici ricostruiti nelle procedure di acquisto di enti locali e gestori di servizi pubblici. Questa novitĆ , sottolinea Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), ĆØ contenuta nel DL 77 Semplificazioni, che dispone una modifica alla precedente norma in vigore, e cioĆØ la Legge finanziaria del 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 448).
Tale legge, nellāarticolo 52, comma 14, stabiliva lāobbligo per le pubbliche amministrazioni e per i gestori di pubblici servizi di riservare agli pneumatici ricostruiti almeno il 20% degli acquisti di pneumatici di ricambio. La nuova norma, che come si diceva ĆØ contenuta nel DL 77 Semplificazioni, dice che Ā«per finalitĆ di tutela ambientale le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilitĆ , pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano una quota all’acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 30 per cento del totaleĀ».
Pneumatici ricostruiti per il tpl: la novitĆ
Unāulteriore novitĆ che riguarda gli pneumatici ricostruiti ed ĆØ contenuta sempre nel il DL 77 Semplificazioni ĆØ la possibilitĆ di annullare le gare di acquisto in cui non sia rispettata la riserva per gli pneumatici ricostruiti di cui sopra. Il DL 77 Semplificazione recita a questo proposito: Ā«Se alla procedura d’acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non ĆØ riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo di pneumatici da acquistare, la procedura ĆØ annullata per la parte riservata all’acquisto di pneumatici ricostruitiĀ». Questa precisazione rappresenta un importante passo in avanti per le aziende attive nel comparto della ricostruzione di pneumatici e risponde alle richieste di Airp, che, in più di una occasione, aveva manifestato la necessitĆ di uno strumento legislativo che contribuisse a garantire lāeffettiva applicazione della norma sulla quota obbligatoria riservata agli pneumatici ricostruiti negli acquisti di pneumatici di ricambio da parte delle flotte pubbliche.
Gli pneumatici ricostruiti, precisa Airp, oltre a rispondere perfettamente ai criteri dellāeconomia circolare e dello sviluppo sostenibile, sono sicuri per tutti gli utilizzi (sia per il trasporto di persone che per il trasporto di merci) e su tutti i fondi stradali, dal momento che il regolamento che si applica per la loro omologazione (Ece Onu 109 per veicoli commerciali e rimorchi) prevede per i pneumatici ricostruiti le stesse prove di omologazione previste per gli pneumatici nuovi. Grazie allāimpiego di pneumatici ricostruiti, conclude Airp, le flotte e le pubbliche amministrazioni possono ottenere ogni anno importanti vantaggi economici (gli pneumatici ricostruiti, infatti, hanno un costo minore rispetto a quelli nuovi), oltre a ridurre in modo significativo lāimpatto ambientale delle attivitĆ di trasporto






