Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Gtt contro il ricorso di Telecom. La sentenza ha escluso connotati discriminatori della gara per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile (traffico voce e dati). La sentenza afferma che Gtt ha agito in modo corretto con lo scopo di risparmiare. L’aggiudicazione a Vodafone è stata quindi confermata e la gara non è da rifare. La gara era stata indetta nel 2015 per una durata di 3 anni e opzione di altri 3 per servizi svolti in precedenza da Vodafone. Il valore dell’appalto per un triennio è oltre 1 milione e 600 mila euro.

Foti, l’azienda ha operato bene

“La sentenza – afferma Giovanni Foti, Ad di Gtt – ci fa particolarmente piacere perché si riconosce che l’azienda ha operato per risparmiare e sono stati esclusi connotati discriminatori. Si afferma infatti che Gtt ha considerato e quantificato lo svantaggio e ha fatto quanto possibile e sostenibile per ridurlo e per favorire l’avvicendamento, senza alcuna discriminazione”.

Per favorire la concorrenza d’ingresso di operatori nuovi, Gtt ha tenuto conto della necessità per questi soli e non per Vodafone, di inserire le loro Sim negli apparati (in particolare sui 1500 veicoli del parco aziendale) in caso di aggiudicazione. Pur trattandosi di servizi soggetti a continue variazioni di prezzi, tali da rendere convenienti affidamenti brevi, per ridurre il vantaggio di Vodafone, Gtt ha inoltre previsto una lunga durata del contratto utile ad ammortizzare l’onere iniziale, calcolato in 200 mila euro. Allo stesso scopo si è poi assunta l’onere di inserire il 25% delle Sim con proprie risorse interne.

Gtt Torino, Vodafone ha vinto

Alla gara hanno partecipato Telecom e Vodafone. Vodafone ha presentato un offerta migliorativa su tutti i 5 profili tecnici e sul prezzo (sconto di oltre 600 mila euro). Telecom ha presentato un offerta migliorativa su 2 soli profili tecnici ed uno sconto pari a meno di 5 mila euro. L’appalto è stato quindi aggiudicato a Vodafone. A questo punto Telecom ha fatto ricorso affermando che gli atti di gara avevano determinato uno svantaggio discriminatorio. Gtt ha difeso i propri atti sostenendo che l’onere d’ingresso in qualsiasi appalto (in questo caso, la sostituzione delle Sim) è fisiologicamente a carico dell’operatore interessato: il committente deve tenerne conto e fare quanto possibile per contenerlo in misura sostenibile.

Con sentenza 35/2018, il Tar ha accolto il ricorso di Telecom e annullato la gara ritenendo che Gtt non avesse svolto una sufficiente istruttoria per neutralizzare lo svantaggio. L’appello di Gtt è stato infine accolto dal Consiglio di Stato, con sentenza 1265/2019. L’aggiudicazione è stata quindi confermata e la gara non è da rifare.

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