Finita l’Odissea dei subaffidamenti ATAC: il Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione a Cilia-Miccolis e Troiani. Respinto il ricorso di Trotta
Il Consiglio di Stato ha scritto l’ultima parola sulla lunga vicenda dei contratti di subaffidamento per le otto linee periferiche ATAC (Nord-Est 021, 246, 246P e 718 ed Est, ovvero le linee 043, 113, 500 e 551), linee che Trotta Bus Services – vincitrice della gara – avrebbe dovuto gestire dal primo marzo 2025 al […]
Il Consiglio di Stato ha scritto l’ultima parola sulla lunga vicenda dei contratti di subaffidamento per le otto linee periferiche ATAC (Nord-Est 021, 246, 246P e 718 ed Est, ovvero le linee 043, 113, 500 e 551), linee che Trotta Bus Services – vincitrice della gara – avrebbe dovuto gestire dal primo marzo 2025 al 21 dicembre 2027 (con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2029).
La vicenda: ATAC, Trotta, Cilia-Miccolis e Troiani
A seguire, però, ATAC ha contestato a Trotta la gestione di alcune linee che aveva già subaffidato all’operatore, revocandogli l’affidamento appena concesso a favore dei secondi arrivati in ciascun lotto, ovvero, Miccolis–Cilia e Autoservizi Troiani. Dunque l’immediato ricorso di Trotta e la sentenza del TAR del Lazio di settembre che dà ragione a Trotta: “Ingiusta l’esclusione dalla gara ATAC per il trasporto periferico di Roma”, in estrema sintesi. Di seguito le due sentenze del tribunale amministrativo regionale a favore di Trotta:
La sentenza relativa al 1° lotto
La sentenza relativa al 2° lotto
Ma la sentenza del TAR non ha rappresentato l’ultimo capitolo della vicenda, che è arrivato – invece – in questi giorni, visto che Cilia-Miccolis e Troiani – oltre alla stessa ATAC – a loro volta hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, che rappresentata l’ultimo grado di giudizio della giustizia amministrativa italiana.
Di seguito, riportiamo gli estratti della sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato: «La società Trotta Bus Services s.p.a. ha impugnato l’atto di esclusione dalla gara per il “sub affidamento del
servizio di trasporto pubblico locale”, suddivisa in due lotti: lotto n. 1, Nord-Ovest, di importo pari ad € 12.013.546,60, e lotto n. 2, Est, di importo pari a € 11.543.163,96. A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime disposizioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione. Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, instando altresì per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con altro operatore economico, dichiarando la propria disponibilità a subentrare nell’esecuzione del contratto e chiedendo la condanna dell’Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite».
A seguire, si legge ancora: «Costituitesi in giudizio, Atac s.p.a. e Autoservizi Troiani s.r.l. – aggiudicataria del lotto 2 – hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Con sentenza n. 3035/26 il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, dichiarando altresì l’inefficacia del contratto stipulato con Autoservizi Troiani s.r.l, e disponendo il subentro della ricorrente nel contratto in esame. Avverso tale pronuncia giudiziale Autoservizi Troiani s.r.l. e Atac s.p.a. hanno proposto distinti appelli (ricorsi nn. 2464/26 R.G. e 2527/26 R.G.) deducendo sotto plurimi profili l’erroneità della sentenza appellata».
Il giudizio del Consiglio di Stato
Trotta aveva ottenuto l’aggiudicazione grazie a un’offerta tecnica particolarmente premiata, basata sull’impegno a mettere in servizio esclusivamente autobus elettrici nuovi fin dal primo giorno di esercizio (1° marzo 2025) e a garantire 7 autobus di riserva, ottenendo così un punteggio decisivo per vincere la gara. Il Consiglio di Stato sottolinea che “questa scelta dell’aggiudicataria Trotta non riguardava affatto requisiti di esecuzione del contratto, ma costituiva elemento premiale dell’offerta tecnica, e in particolare elemento decisivo ai fini dell’aggiudicazione“.
Secondo il Collegio, senza tali dichiarazioni Trotta non avrebbe ottenuto il punteggio necessario per risultare vincitrice.
Durante la verifica di congruità, Trotta ha prodotto un documento del fornitore YES-EU Italy sostenendo che fosse un contratto valido per l’acquisto dei mezzi. Il Consiglio di Stato condivide invece la valutazione della Commissione di gara, secondo cui il documento era soltanto un preventivo ormai scaduto. Particolarmente rilevante il passaggio relativo alle condizioni di vendita: «un contratto viene concluso solo quando YES-EU ITALY dà una conferma d’ordine scritta». Poiché tale conferma non era mai stata prodotta, il Collegio conclude che: «deve ritenersi corretto il giudizio negativo di congruità espresso dalla stazione appaltante»
La sentenza evidenzia inoltre che il cronoprogramma presentato da Trotta prevedeva consegne dei mezzi in un periodo in cui non esisteva ancora alcun impegno contrattuale vincolante con il fornitore. Per il Consiglio di Stato «il cronoprogramma presentato da Trotta il 13.12.2024 doveva reputarsi inattendibile». Inoltre, mancavano elementi concreti che consentissero di ritenere effettivamente disponibili gli autobus entro l’avvio del servizio.
Un ulteriore elemento decisivo riguarda le differenze tra i documenti presentati da Trotta:
- nell’offerta risultavano 16 autobus + 7 di riserva = 23 mezzi;
- nella relazione giustificativa risultavano 19 autobus complessivi;
- nella scheda prezzi emergevano 17 autobus.
Pertanto, Il Consiglio di Stato definisce tali differenze “discrepanze significative (n. 4 mezzi ‘ballerini’, che appaiono e scompaiono all’improvviso)” e ritiene che non possano essere considerate semplici errori materiali. La questione era particolarmente rilevante perché i 7 mezzi di scorta avevano consentito a Trotta di ottenere 10 punti premiali, mentre con sole 2 vetture di riserva avrebbe potuto conseguire al massimo 2 punti, insufficienti per vincere la gara.
Anche la documentazione relativa alle colonnine di ricarica è stata ritenuta insufficiente perché basata su un preventivo scaduto e non adeguatamente supportato. Inoltre, il termine di 20 giorni lavorativi indicato per predisporre tutte le infrastrutture necessarie all’avvio del servizio è stato giudicato irrealistico rispetto alle attività autorizzative, tecniche e di allacciamento richieste.
Il Consiglio di Stato conclude che l’esclusione di Trotta «riposi su elementi logici e coerenti, che come tali resistono allo scrutinio giurisdizionale». In conclusione, dunque, il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli di ATAC e Autoservizi Troiani, annullato la decisione del TAR del Lazio, respinto definitivamente il ricorso di Trotta, condannandola peraltro al pagamento delle spese di giudizio.
