Il TAR della Lombardia non sospende il divieto ai bus oltre gli 11 metri sulla cosiddetta Statale Regina, la SS 340, ma dispone una verifica tecnica indipendente per chiarire se le criticità della circolazione siano legate alla lunghezza dei mezzi o ad altri fattori infrastrutturali.

Il ricorso di Sistema Trasporti

Il ricorso presentato dall’associazione Sistema Trasporti – Confederazione di Imprese, che rappresenta il settore del noleggio con conducente e dei bus turistici –, contro il divieto di transito ai mezzi superiori agli 11 metri sulla Statale Regina entra ora in una fase centrale. A comunicarlo è il presidente dell’associazione, Francesco Artusa, all’indomani dell’ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Il provvedimento non sospende il divieto, ma apre a un approfondimento tecnico indipendente che, secondo i ricorrenti, rappresenta un passaggio significativo nel giudizio. La controversia nasce dall’ordinanza ANAS n. 180/2025/MI del 4 marzo 2025, che introduce il divieto di transito agli autobus di lunghezza superiore a 11 metri lungo la SS 340 Regina, nel tratto compreso tra il km 19+700 e il km 23+500, in entrambe le direzioni tra Como e Menaggio, dal 15 marzo al 15 novembre di ogni anno.

Secondo ANAS, la misura è giustificata dalle caratteristiche della strada costiera, in particolare dalla presenza di curve strette, sezioni ridotte e interferenze con il traffico locale, che renderebbero problematica la circolazione dei mezzi più lunghi. Il ricorso in oggetto riguarda il parametro utilizzato per stabilire se la sola lunghezza del veicolo superiore agli 11 metri incida realmente sull’ingombro e sulla sicurezza della circolazione, oppure se le criticità siano riconducibili ad altri fattori tecnici, come la sagoma, il passo, il raggio di sterzata o le caratteristiche infrastrutturali del tracciato.

I passaggi per la verifica tecnica

Il ricorso è stato promosso da Sistema Trasporti insieme alla società Zani Turismo S.r.l., assistite dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli e Lorenzo Diotallevi, ed è rivolto contro ANAS S.p.A. Nel giudizio ASF Autolinee S.r.l. non si è costituita, mentre la Provincia di Como è intervenuta ad opponendum, cioè a sostegno della legittimità del divieto. Con l’ordinanza, il TAR ha scelto di non fermarsi alle sole valutazioni delle parti e ha disposto una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 del Codice del processo amministrativo, affidandola al Rettore del Politecnico di Milano, con facoltà di delega a docenti competenti.

L’ordinanza mette in evidenza il contrasto tra le relazioni tecniche prodotte: da un lato ANAS sostiene che all’aumentare della lunghezza del mezzo corrisponda un maggiore ingombro, sia trasversale sia longitudinale, con conseguenti interferenze sulla circolazione; dall’altro, la perizia depositata dai ricorrenti contesta che la lunghezza totale del veicolo sia un parametro idoneo a valutare l’ingombro reale in curva e negli incroci, ritenendo che una limitazione fondata esclusivamente su questo elemento non garantirebbe benefici concreti in termini di sicurezza o fluidità del traffico. Il verificatore avrà 90 giorni per completare la relazione tecnica, mentre il TAR ha fissato la prossima udienza per il 19 giugno 2026. Nel frattempo, le imprese del noleggio ribadiscono la propria posizione, sottolineando come, a loro avviso, non sia sostenibile incidere in modo rilevante sull’attività di aziende che operano in regime di mercato, soprattutto durante la stagione turistica, senza un confronto preventivo con la categoria interessata e senza aver valutato soluzioni alternative.

di Gianluca Celentano

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