Il TAR del Lazio dà ragione a Trotta Bus Service: “Ingiusta l’esclusione dalla gara ATAC per il trasporto periferico di Roma”
“Trotta Bus Service non andava esclusa dalla gara per la gestione delle linee di trasporto periferico di Roma”. Questa, in estrema sintesi, la sentenza del TAR del Lazio, che ha accolto il ricorso presentato dall’operatore in seguito all’esclusione decisa da ATAC. Il 14 gennaio del 2025, infatti, avevamo riportato la notizia di come la municipalizzata […]
“Trotta Bus Service non andava esclusa dalla gara per la gestione delle linee di trasporto periferico di Roma”. Questa, in estrema sintesi, la sentenza del TAR del Lazio, che ha accolto il ricorso presentato dall’operatore in seguito all’esclusione decisa da ATAC.
Il 14 gennaio del 2025, infatti, avevamo riportato la notizia di come la municipalizzata capitolina avesse revocato l’affidamento di 8 linee di bus a Trotta. Una notizia che va ora rettificata, visto il verdetto del tribunale amministrativo della regione Lazio, circa il Lotto 1 e 2 per il sub-affidamento del servizio di tpl per un totale di circa 12 milioni di euro.
La sentenza relativa al 1° lotto
La sentenza relativa al 2° lotto
La gara ATAC vinta da Trotta, poi ingiustamente esclusa
Una volta recepito il provvedimento preso da ATAC, Trotta aveva impugnato l’atto, chiedendone l’annullamento. Ma non solo Trotta richiedeva anche l’annullamento dell’aggiudicazione della gara nel 1° e nel 2° lotto – andate rispettivamente a Cilia Italia-Miccolis e ad Autoservizi Troiani – oltre al risarcimento danni.
Ricostruiamo la vicenda. Inizialmente, la Commissione di gara aveva proposto l’aggiudicazione, indicando l’offerta di Trotta come la vincitrice. In seguito, il responsabile della procedura di gara aveva richiesto una verifica di congruità economica delle offerte pervenute, domandando a Trotta di fornire una documentazione supplementare da vagliare: documentazione che è stata fornita da Trotta.
Pochi giorni dopo, il 17 dicembre, la Commissione ha convocato Trotta in audizione, fissandola per i l19 dicembre. Una richiesta alla quale Trotta aveva risposto chiedendo lumi, così da poter sapere i punti oggetto di approfondimento nell’incontro e preparare per tempo i relativi materiali. Una richiesta che però è rimasta senza risposta da parte di ATAC e che ha portato Trotta a non presentarsi all’audizione. Il 20 dicembre, come da testo della sentenza, Trotta “ha nuovamente chiesto di conoscere le contestazioni, ribadendo la volontà di audizione“.
Il 23 dicembre la risposta seccata di ATAC: “Malgrado abbiate riscontrato la convocazione, assicurando la vostra presenza con pec del 18/12/2024 [che dunque è stata ricevuta, ma non ha avuto risposta], non vi siete presentati e l’intera Commissione ha atteso circa un’ora, senza che abbiate avvertito di alcun impedimento intercorso. Né tale impedimento viene invocato nella vostra pec del 20/12/2024. Il procedimento di verifica verrà quindi concluso sulla base della documentazione presentata“.
Così si arriva al 10 gennaio, quando ATAC esclude Trotta con la seguente motivazione “offerta non congrua e non attendibile“, per poi aggiudicare i lotti 1 e 2 (inizialmente affidati a Trotta) a Cilia-Miccolis e Troiani.
Bene, ora la sentenza del TAR: il giudice ha dato ragione a Trotta, condannando ATAC al pagamento delle spese legali, riscontrando violazioni in sede di contraddittorio; nella sentenza, a tal proposito, si legge: “Risulta che ATAC ha, letteralmente, rifiutato il contraddittorio in sede di verifica dell’anomalia per il solo fatto che la società non ha presenziato alla audizione fissata, come se ciò potesse comportare la decadenza dal diritto di partecipare al procedimento“.
Inoltre, il TAR ha sottolineato come “viste le ridottissime tempistiche e le istanze della medesima rimaste del tutto inevase, la sussistenza di un fraintendimento sulla conferma dell’audizione era assolutamente plausibile; d’altro canto, era anche obiettivamente “incredibile” che la prima graduata per l’aggiudicazione di un Lotto del valore di oltre 12 milioni di euro volontariamente disertasse l’audizione fissata dalla Società Appaltante, dopo aver confermato di voler partecipare e richiesto lumi sulle criticità contestate, senza ricevere riscontro“.
Ciò detto, anche se il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di Trotta, annullando l’esclusione disposta da ATAC, ha respinto la domanda di annullamento di aggiudicazione della gara, rinviando gli atti all’Amministrazione.
