Autisti di bus: il regolamento sui tempi di guida e di riposo
Le norme nazionali su tempi di guida e riposo per gli autisti di bus convivono con quelle europee in alcune particolari situazioni. Ć il caso dei conducenti di mezzi pubblici di linea extraurbana adibiti al trasporto passeggeri, se svolgono anche attivitĆ diverse dalla guida. Lo chiarisce lāIspettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare prot. […]
Le norme nazionali su tempi di guida e riposo per gli autisti di bus convivono con quelle europee in alcune particolari situazioni. Ć il caso dei conducenti di mezzi pubblici di linea extraurbana adibiti al trasporto passeggeri, se svolgono anche attivitĆ diverse dalla guida.
Lo chiarisce lāIspettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare prot. n. 61 del 14 gennaio, che esprime un’interpretazione sul caso in cui gli autisti di bus, nella stessa settimana, siano adibiti a servizio di linea su singole tratte inferiori a 50 Km e ad attivitĆ di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori.
Autisti di bus, lāInl chiarisce i rapporti tra il regolamento europeo e la legge 138/1958
La situazione descritta non ĆØ improbabile in questo periodo di pandemia. Spesso, infatti, bus turistici vengono utilizzati per rinforzare le corse urbane, per evitare assembramenti nel trasporto degli studenti. Il problema nasce dalla differente lunghezza delle tratte, e dal fatto che gli autobus gran turismo per lunghe percorrenze vengono usati anche per trasportare studenti a scuola.
La materia, in alcuni casi, ĆØ disciplinata dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006. In altri, dalla legge 14 febbraio 1958, n. 138 (orario di lavoro del personale automezzi pubblici di linea extraurbana adibiti al trasporto di viaggiatori). Per questo motivo ĆØ apparso fondamentale individuare esattamente la normativa applicabile nelle diverse circostanze.
Nel caso di trasporto di merci con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate, o di trasporto passeggeri con veicoli atti a trasportare più di nove persone, lāarticolo 3 del regolamento Ā precisa che ci si riferisce ai servizi di linea con percorso superiore a 50 km. Per tali servizi, lāarticolo 6 stabilisce come tempi massimi di guida giornalieri 9 ore e settimanaliĀ 56 ore.
Il primo problema si ĆØ posto, dunque, per i servizi con percorrenza non superiore a 50 chilometri. Lāarticolo 15 dello stesso regolamento rimette agli Stati membri il compito di adottare regole nazionali per disciplinare tempi di guida, interruzioni e riposi obbligatori e garantire la tutela dei conducenti. Nel nostro ordinamento sussiste una disposizione ad hoc. La legge 138/1958, allāarticolo 2 stabilisce in 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali la durata del lavoro effettivo degli autisti di bus su linee extraurbane adibite al trasporto viaggiatori, salvo il ricorso al lavoro straordinario.
Le eccezioni
Si possono tuttavia verificare situazioni che possano richiedere lāapplicazione ora dellāuna ora dellāaltra norma. Da qui la doppia disciplina. Perciò, nel caso in cui lāintera attivitĆ di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse singolarmente non superiori a 50 chilometri, si applica la norma nazionale. Se invece si tratta di un percorso āmistoā (se, cioĆØ, anche una sola attivitĆ di guida superi tali limiti), va applicata la norma comunitaria in relazione a tempi di guida e riposi giornalieri (almeno 11 ore) e settimanale (almeno 45 ore).
Se gli autisti di bus, nel corso di due settimane consecutive, non hanno usufruito del riposo settimanale integrale ma di quello ridotto, si dovrĆ provvedere alla compensazione fino a raggiungere i termini legali. Diversa ĆØ la soluzione per i lavoratori che, pur rientrando nel campo di applicazione del regolamento europeo, svolgano ulteriori attivitĆ rispetto a quella di guida. In tal caso, secondo la circolare, va applicata la normativa sullāorario di lavoro relativa sullāattivitĆ svolta in maniera prevalente. Con la possibilitĆ , qualora non sia facilmente individuabile, di applicare la normativa di maggior tutela, che sia cioĆØ più favorevole al lavoratore.
