Installazione paratie di protezione per i conducenti di autobus: i chiarimenti dal MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato una circolare per chiarire alcuni dubbi circa l’installazione di paratie di protezione per i conducenti di autobus. Notare bene: i chiarimenti sono di carattere amministrativo e non portano novità riguardo al campo di applicazione del decreto 17 aprile 2024, relativo ai requisiti tecnici delle paratie per proteggere […]

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato una circolare per chiarire alcuni dubbi circa l’installazione di paratie di protezione per i conducenti di autobus.
Notare bene: i chiarimenti sono di carattere amministrativo e non portano novità riguardo al campo di applicazione del decreto 17 aprile 2024, relativo ai requisiti tecnici delle paratie per proteggere gli autisti da interferenze e aggressioni.
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La nota del MIT, su tutti, fuga i dubbi relativi alla procedura di aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico: la zona d’ombra riguardava, insomma, gli autobus già provvisti di paratie fin dall’omologazione del mezzo. Ecco, in questo caso, non è richiesta né la visita né la prova ai sensi dell’articolo 75, comma 4 del Codice della strada.
Come spiega bene Anav, infatti, «il decreto 17 aprile 2024, per quanto riguarda l’aggiornamento della carta di circolazione/documento unico, contempla, all’art. 5, esclusivamente i casi di veicoli su cui viene installata la paratia prima di essere messi in circolazione (ma sprovvisti all’origine) e di veicoli la cui installazione viene effettuata successivamente alla messa in circolazione, lasciando dunque dubbi ai casi per i quali gli autobus siano provvisti di paratie in omologazione. Riguardo a questi, viene dunque precisato che all’atto dell’immatricolazione tali mezzi non devono essere sottoposti a visita e prova ai sensi dell’art. 75, comma 4 del Codice della strada e l’UMC competente dovrà riportare sul documento unico D.U. la dicitura “veicolo allestito con divisorio per il conducenti ai sensi del DM 108 del 17.04.2024».
La verifica dei requisiti tecnici previsti dal decreto verrà dunque effettuata non al momento dell’immatricolazione, ma successivamente, ovvero in sede di revisione del veicolo.