Airp: arriva al 30% la quota di pneumatici da ricambio da riservare a pneumatici ricostruiti per tpl
Sale dal 20% al 30% la quota di pneumatici di ricambio da assegnare obbligatoriamente a pneumatici ricostruiti nelle procedure di acquisto di enti locali e gestori di servizi pubblici. Questa novità, sottolinea Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), è contenuta nel DL 77 Semplificazioni, che dispone una modifica alla precedente norma in vigore, e cioè la […]
Sale dal 20% al 30% la quota di pneumatici di ricambio da assegnare obbligatoriamente a pneumatici ricostruiti nelle procedure di acquisto di enti locali e gestori di servizi pubblici. Questa novità, sottolinea Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), è contenuta nel DL 77 Semplificazioni, che dispone una modifica alla precedente norma in vigore, e cioè la Legge finanziaria del 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 448).
Tale legge, nell’articolo 52, comma 14, stabiliva l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e per i gestori di pubblici servizi di riservare agli pneumatici ricostruiti almeno il 20% degli acquisti di pneumatici di ricambio. La nuova norma, che come si diceva è contenuta nel DL 77 Semplificazioni, dice che «per finalità di tutela ambientale le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano una quota all’acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 30 per cento del totale».
Pneumatici ricostruiti per il tpl: la novità
Un’ulteriore novità che riguarda gli pneumatici ricostruiti ed è contenuta sempre nel il DL 77 Semplificazioni è la possibilità di annullare le gare di acquisto in cui non sia rispettata la riserva per gli pneumatici ricostruiti di cui sopra. Il DL 77 Semplificazione recita a questo proposito: «Se alla procedura d’acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo di pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all’acquisto di pneumatici ricostruiti». Questa precisazione rappresenta un importante passo in avanti per le aziende attive nel comparto della ricostruzione di pneumatici e risponde alle richieste di Airp, che, in più di una occasione, aveva manifestato la necessità di uno strumento legislativo che contribuisse a garantire l’effettiva applicazione della norma sulla quota obbligatoria riservata agli pneumatici ricostruiti negli acquisti di pneumatici di ricambio da parte delle flotte pubbliche.
Gli pneumatici ricostruiti, precisa Airp, oltre a rispondere perfettamente ai criteri dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile, sono sicuri per tutti gli utilizzi (sia per il trasporto di persone che per il trasporto di merci) e su tutti i fondi stradali, dal momento che il regolamento che si applica per la loro omologazione (Ece Onu 109 per veicoli commerciali e rimorchi) prevede per i pneumatici ricostruiti le stesse prove di omologazione previste per gli pneumatici nuovi. Grazie all’impiego di pneumatici ricostruiti, conclude Airp, le flotte e le pubbliche amministrazioni possono ottenere ogni anno importanti vantaggi economici (gli pneumatici ricostruiti, infatti, hanno un costo minore rispetto a quelli nuovi), oltre a ridurre in modo significativo l’impatto ambientale delle attività di trasporto